La libertà di ricevere assistenza
sanitaria in tutta l'Unione europea (UE) deve essere accompagnata da
garanzie di qualità e di sicurezza. Per compiere una scelta informata, i
pazienti devono poter accedere a tutte le informazioni che desiderano
sulle condizioni alle quali possono ricevere assistenza sanitaria in un
altro Stato membro dell’UE e sulle condizioni di rimborso una volta
rimpatriati.
Il 25 ottobre scade il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera. Ma a quella data nulla cambierà perché ci sarà tempo fino al 4 dicembre in base a quanto previsto dalla legge delega che ha recepito la direttiva.
La direttiva, in ogni caso, ha l’obiettivo di istituire uno scenario giuridico chiaro relativamente ai diritti dei pazienti (libera scelta del luogo di cura) e al loro accesso e rimborso all’assistenza sanitaria al di fuori del proprio Paese per cure, esami, consulenza, chirurgia e quant’altro. Ma non per tutte le cure: la normativa infatti non si applica ai servizi di assistenza di lunga durata, ai trapianti d’organo e ai programmi pubblici di vaccinazione.
Ma perché il timing del 25 ottobre non sarà rispettato? Il motivo ce lo
ha spiegato il Ministero della Salute che ci ha fatto sapere come “la
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera, entrata in vigore il 25 aprile 2011,
all’art. 21 prevede che gli Stati membri dovranno farsi carico
dell’onere di renderla operativa entro due anni (il termine fissato è
il 25 ottobre 2013), adottando a tal fine tutte quelle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per raggiungere
gli obiettivi da essa sanciti.
Il 4 settembre 2013 è entrata in vigore
la legge 6 agosto 2013, n.16 recante “delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2013”, avviando così la
fase conclusiva dell’iter formale di recepimento della Direttiva
2011/24/UE, che avverrà tramite decreto legislativo, da adottarsi entro e
non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della suddetta legge di
delegazione. L’individuazione del temine per l’emanazione del Decreto
legislativo di recepimento della direttiva UE è previsto dall’art. 31,
comma 1, della legge n.234 del 24 dicembre 2012 recante “Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione Europea”.
Il citato articolo
dispone che il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il
termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla
Direttiva (nel caso della Direttiva 2011/24/UE, il termine era il 25
agosto 2013). La detta norma prevede, altresì, che ove il menzionato
termine fosse scaduto all’entrata in vigore della legge di delegazione
europea (la legge di delegazione europea n. 96/2013 è entrata in vigore
il 4 settembre 2013) oppure scada nei tre mesi successivi, il Governo
adotta il decreto legislativo di recepimento entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima legge, vale a dire entro il 4
dicembre 2013”.