11 nov 2013

UNIONE EUROPEA - Assistenza sanitaria transfrontaliera: i diritti dei pazienti.

La libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l'Unione europea (UE) deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza. Per compiere una scelta informata, i pazienti devono poter accedere a tutte le informazioni che desiderano sulle condizioni alle quali possono ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell’UE e sulle condizioni di rimborso una volta rimpatriati.

Il 25 ottobre scade il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera. Ma a quella data nulla cambierà perché ci sarà tempo fino al 4 dicembre in base a quanto previsto dalla legge delega che ha recepito la direttiva.

La direttiva, in ogni caso, ha l’obiettivo di istituire uno scenario giuridico chiaro relativamente ai diritti dei pazienti (libera scelta del luogo di cura) e al loro accesso e rimborso all’assistenza sanitaria al di fuori del proprio Paese per cure, esami, consulenza, chirurgia e quant’altro. Ma non per tutte le cure: la normativa infatti non si applica ai servizi di assistenza di lunga durata, ai trapianti d’organo e ai programmi pubblici di vaccinazione.

Ma perché il timing del 25 ottobre non sarà rispettato? Il motivo ce lo ha spiegato il Ministero della Salute che ci ha fatto sapere come “la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, entrata in vigore il 25 aprile 2011, all’art. 21 prevede che gli Stati membri dovranno farsi carico dell’onere di renderla operativa entro due anni  (il termine fissato è il 25 ottobre 2013), adottando a tal fine tutte quelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per raggiungere gli obiettivi da essa sanciti. 

Il 4 settembre 2013 è entrata in vigore la legge 6 agosto 2013, n.16 recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2013”, avviando così la fase conclusiva dell’iter formale di recepimento della Direttiva 2011/24/UE, che avverrà tramite decreto legislativo, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della suddetta legge di delegazione. L’individuazione del temine per l’emanazione del Decreto legislativo di recepimento della direttiva UE è previsto dall’art. 31, comma 1, della legge n.234 del 24 dicembre 2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”. 

Il citato articolo dispone  che il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla Direttiva (nel caso della Direttiva 2011/24/UE, il termine era il 25 agosto 2013). La detta norma prevede, altresì, che ove il menzionato termine fosse scaduto all’entrata in vigore della legge di delegazione europea (la legge di delegazione europea n. 96/2013 è entrata in vigore il 4 settembre 2013) oppure scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta il decreto legislativo di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, vale a dire entro il 4 dicembre 2013”.